Art. 5.
(Concessione della cittadinanza).

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente» sono sostituite dalle seguenti «e che risiede nel territorio della Repubblica legalmente».
      2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno sette anni nel territorio della Repubblica, se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, nell'ultimo quinquennio e previa verifica della sua reale integrazione linguistica, culturale e sociale effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis. Se lo straniero

 

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è minore di età la domanda è presentata dal genitore; in tale caso il requisito del reddito è riferibile sia al genitore sia all'interessato».